(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.55 del 27 dicembre 2017) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014»; Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a) b) c) d) h), e comma 2, art. 12 e art. 13; Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) e in particolare l'art. 14; Visto il regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo). Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 22 dicembre 2016; Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1016 del 25 settembre 2017; Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso nella seduta del 18 ottobre 2017; Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3, dello Statuto nella seduta del 16 novembre 2017; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2017, n. 1391; Considerato quanto segue: 1. In attuazione del riassetto delle funzioni provinciali di cui alla l.r 22/2015, la legge regionale 64/2009 e' stata di recente modificata con legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009) che ha trasferito le funzioni in materia di difesa del suolo alla Regione e, con l'occasione, ha introdotto elementi di semplificazione e di accelerazione delle procedure, tra le quali: la possibilita', in conformita' alla normativa nazionale di riferimento, di applicare deroghe alla disciplina per gli impianti non soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959 per i quali, sulla base dei criteri definiti nel regolamento, possano escludersi pericoli per l'incolumita' pubblica nonche' la rimodulazione degli oneri di allegazioni per la denuncia di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti, in relazione al livello di rischio degli impianti medesimi. 2. E' pertanto necessario adeguare i contenuti del d.p.g.r. 18/R/2010 al riassetto delle funzioni e alle forme di semplificazione introdotte dalla legge e armonizzarne le disposizioni, anche alla luce dell'evoluzione della normativa tecnica di riferimento e delle nuove norme sul procedimento amministrativo di cui al decreto legislativo 127/2016, prevedendo in particolare: a) la rivisitazione di alcune definizioni tecniche e l'individuazione di codici di calcolo per la valutazione dell'area di rischio, con facolta' di ricorrere, in alternativa, ad una metodologia speditiva secondo le modalita' predefinite in apposito allegato; b) l'aggiornamento dei contenuti della domanda e dei documenti progettuali da presentare, armonizzando le relative procedure; c) l'individuazione di criteri per l'applicazione, caso per caso, delle deroghe degli impianti minori; d) la razionalizzazione delle modalita' di effettuazione dei controlli, di collaudo e di presentazione dei rapporti, con alleggerimento degli adempimenti; e) la revisione dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti in essere, con diversificazione della documentazione e alleggerimento degli oneri per gli impianti che, in esito alla valutazione della denuncia di esistenza, risultino regolarmente autorizzati o che presentino un basso livello di rischio; f) la riformulazione della disciplina delle dismissioni e chiusura degli impianti, implementandone le casistiche in funzione delle modifiche introdotte, nonche' la definizione delle modalita' di gestione del catasto degli invasi e dei contenuti della modulistica indicata dalla legge. 3. In attesa dell'emanazione di specifiche disposizioni tecniche, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 112/1998) e' inoltre necessario inserire una disciplina transitoria che preveda, in conformita' a quanto disposto dalla normativa nazionale: a) per gli impianti esclusi dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, una disposizione sui contenuti del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 114 del decreto legislativo 152/2006, indicando i termini per la presentazione del progetto stesso; b) per i nuovi impianti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, ivi compresi gli invasi ricadenti nelle classi D ed E, una disposizione transitoria per la presentazione del progetto di gestione e per il coordinamento regionale delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 18/R/2010 1. Il punto 1 del considerato e' sostituito dal seguente: 1. la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) di cui il presente regolamento costituisce attuazione - ha ridefinito le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle competenze e dell'evoluzione legislativa intercorsa successivamente all'entrata in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (l.r. 7 gennaio 1994 n. 1) ed e' stata di recente modificata con legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009), in attuazione del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di difesa del suolo alla Regione. 2. la lettera b) del punto 2 dei considerato e' sostituita dalla seguente: «b) semplificare la documentazione progettuale da presentare per gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale nei corsi d'acqua principali e la ricarica di falda, prevedendo anche la possibilita', di applicare, caso per caso, deroghe alla disciplina della legge e del regolamento, per specifici impianti individuati dalla legge, tra quelli non soggetti alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, per i quali, sulla base di criteri definiti nel regolamento stesso, possa escludersi il rischio per l'incolumita' pubblica;». 3. Il punto 5 del considerato e' sostituito dal seguente: «5. si e' posta inoltre l'esigenza di dettare una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, alla regolarizzazione e all'autorizzazione in sanatoria degli impianti, in attuazione della disciplina prevista dalla l.r. 64/2009 che prevede elementi di semplificazione delle procedure, in conformita' a quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento, riducendo gli oneri di allegazione per gli impianti regolarmente autorizzati e mantenuti, ovvero per gli impianti per i quali e' comunque possibile attestare un basso livello di rischio, anche indotto». 4. Il punto 6 del considerato e' soppresso. 5. Il punto 7 del considerato e' soppresso. 6. Il punto 8 del considerato e' sostituito dal seguente: «8. si e', quindi, reso necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure ( legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 «Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa» e legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 «Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza») nonche' alle nuove norme del procedimento amministrativo introdotte dal Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124)». 7. Il punto 9 del considerato e' sostituito dal seguente: «9. in attesa dell'emanazione di specifiche disposizioni tecniche, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 112/1998) e' sorta, inoltre, l'esigenza di inserire una disciplina transitoria che preveda, in conformita' a quanto disposto dalla normativa nazionale: a) per gli impianti esclusi dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, una disposizione sui contenuti del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 114 del decreto legislativo 152/2006, indicando i termini per la presentazione del progetto stesso; b) per i nuovi impianti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, ivi compresi gli invasi ricadenti nelle classi D ed E, una disposizione transitoria per la presentazione del progetto di gestione e per il coordinamento regionale delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico. 8. Dopo il punto 9 del considerato e' inserito il seguente punto: «10. si e' ritenuto opportuno, inoltre, introdurre una norma transitoria per i procedimenti in corso al fine di permettere anche a tali procedimenti di applicare la disciplina del presente regolamento facendo salve le fasi procedurali e gli adempimenti gia' definiti, ove compatibili».