(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  n.55  del
                          27 dicembre 2017) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme  per  il
riordino della disciplina in materia di  conferenza  di  servizi,  in
attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  «Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni  di  comuni).  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
32/2002, alla legge regionale n. 67/2003,  alla  legge  regionale  n.
41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla  legge  regionale  n.
65/2014»; 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri) ed in particolare  gli  articoli  11,
comma 1, lettere a) b) c) d) h), e comma 2, art. 12 e art. 13; 
  Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64  (Disciplina  delle
funzioni amministrative in materia di progettazione,  costruzione  ed
esercizio degli sbarramenti di ritenuta  e  dei  relativi  bacini  di
accumulo) e in particolare l'art. 14; 
  Visto il regolamento 25 febbraio  2010,  n.  18/R  (Regolamento  di
attuazione dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n.  64
(Disciplina   delle   funzioni   amministrative   in    materia    di
progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta
e dei relativi bacini di accumulo). 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
22 dicembre 2016; 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
15 giugno 2017; 
  Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma
4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016,  n.
5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento n. 1016 del 25 settembre 2017; 
  Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso
nella seduta del 18 ottobre 2017; 
  Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali,  espresso  ai
sensi dell'art. 66, comma  3,  dello  Statuto  nella  seduta  del  16
novembre 2017; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2017,  n.
1391; 
  Considerato quanto segue: 
    1. In attuazione del riassetto delle funzioni provinciali di  cui
alla l.r 22/2015, la legge regionale  64/2009  e'  stata  di  recente
modificata con legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni  in
materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli  sbarramenti
di ritenuta e dei relativi bacini di  accumulo  in  attuazione  della
l.r. 22/2015. Modifiche alla  l.r.  64/2009)  che  ha  trasferito  le
funzioni  in  materia  di  difesa  del  suolo  alla  Regione  e,  con
l'occasione,  ha  introdotto  elementi  di   semplificazione   e   di
accelerazione delle procedure, tra  le  quali:  la  possibilita',  in
conformita' alla normativa nazionale  di  riferimento,  di  applicare
deroghe alla disciplina per gli impianti non soggetti al decreto  del
Presidente della Repubblica 1363/1959 per i  quali,  sulla  base  dei
criteri definiti nel regolamento,  possano  escludersi  pericoli  per
l'incolumita'  pubblica  nonche'  la  rimodulazione  degli  oneri  di
allegazioni per la denuncia di regolarizzazione o  di  autorizzazione
in sanatoria degli impianti esistenti, in  relazione  al  livello  di
rischio degli impianti medesimi. 
    2. E' pertanto  necessario  adeguare  i  contenuti  del  d.p.g.r.
18/R/2010 al riassetto delle funzioni e alle forme di semplificazione
introdotte dalla legge e armonizzarne  le  disposizioni,  anche  alla
luce dell'evoluzione della normativa tecnica di riferimento  e  delle
nuove  norme  sul  procedimento  amministrativo  di  cui  al  decreto
legislativo 127/2016, prevedendo in particolare: 
      a)  la  rivisitazione  di   alcune   definizioni   tecniche   e
l'individuazione di codici di calcolo per la valutazione dell'area di
rischio,  con  facolta'  di  ricorrere,  in   alternativa,   ad   una
metodologia speditiva secondo le modalita'  predefinite  in  apposito
allegato; 
      b) l'aggiornamento dei contenuti della domanda e dei  documenti
progettuali da presentare, armonizzando le relative procedure; 
      c) l'individuazione di criteri  per  l'applicazione,  caso  per
caso, delle deroghe degli impianti minori; 
      d) la razionalizzazione delle modalita'  di  effettuazione  dei
controlli,  di  collaudo  e  di  presentazione  dei   rapporti,   con
alleggerimento degli adempimenti; 
      e) la revisione dei procedimenti preordinati alla  denuncia  di
esistenza,  regolarizzazione  e  autorizzazione  in  sanatoria  degli
impianti in  essere,  con  diversificazione  della  documentazione  e
alleggerimento degli oneri  per  gli  impianti  che,  in  esito  alla
valutazione  della  denuncia  di  esistenza,  risultino  regolarmente
autorizzati o che presentino un basso livello di rischio; 
      f) la  riformulazione  della  disciplina  delle  dismissioni  e
chiusura degli impianti, implementandone le  casistiche  in  funzione
delle modifiche introdotte, nonche' la definizione delle modalita' di
gestione del catasto degli invasi e dei contenuti  della  modulistica
indicata dalla legge. 
    3. In attesa dell'emanazione di specifiche disposizioni tecniche,
ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998, n.  88  (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni  amministrative
e  dei  compiti  in   materia   di   urbanistica   e   pianificazione
territoriale,  protezione  della  natura  e   dell'ambiente,   tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,  risorse
idriche e difesa del suolo,  energia  e  risorse  geotermiche,  opere
pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal  decreto
legislativo 112/1998) e' inoltre necessario inserire  una  disciplina
transitoria che preveda,  in  conformita'  a  quanto  disposto  dalla
normativa nazionale: 
      a) per gli impianti esclusi dall'applicazione del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1363/1959, una disposizione sui contenuti
del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 114 del decreto
legislativo 152/2006, indicando i termini per  la  presentazione  del
progetto stesso; 
      b) per i nuovi impianti  soggetti  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1363/1959, ivi compresi gli invasi  ricadenti  nelle
classi D ed E, una disposizione transitoria per la presentazione  del
progetto  di  gestione  e  per  il  coordinamento   regionale   delle
operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico. 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 18/R/2010 
 
  1. Il punto 1 del considerato e' sostituito dal seguente: 
    1. la legge regionale 5 novembre 2009, n.  64  (Disciplina  delle
funzioni amministrative in materia di progettazione,  costruzione  ed
esercizio degli sbarramenti di ritenuta  e  dei  relativi  bacini  di
accumulo) di cui il presente regolamento costituisce attuazione -  ha
ridefinito le funzioni amministrative in  materia  di  progettazione,
costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del  mutato
assetto delle competenze  e  dell'evoluzione  legislativa  intercorsa
successivamente all'entrata in  vigore  della  previgente  legge  che
disciplinava la materia (l.r. 7 gennaio 1994 n. 1)  ed  e'  stata  di
recente  modificata  con  legge  regionale  11  marzo  2016,  n.   24
(Disposizioni in materia di progettazione, costruzione  ed  esercizio
degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini  di  accumulo  in
attuazione della l.r.  22/2015.  Modifiche  alla  l.r.  64/2009),  in
attuazione del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di
difesa del suolo alla Regione. 
  2. la lettera b) del punto 2 dei considerato  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «b) semplificare la documentazione progettuale da presentare  per
gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di  incentivarne  la
realizzazione per  la  gestione  dei  fabbisogni  irrigui  in  ambito
agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale
nei corsi d'acqua principali e la ricarica di falda, prevedendo anche
la possibilita', di applicare, caso per caso, deroghe alla disciplina
della legge e del regolamento,  per  specifici  impianti  individuati
dalla legge, tra quelli non soggetti alla disciplina del decreto  del
Presidente della Repubblica 1363/1959, per i  quali,  sulla  base  di
criteri definiti nel regolamento stesso, possa escludersi il  rischio
per l'incolumita' pubblica;». 
  3. Il punto 5 del considerato e' sostituito dal seguente: 
    «5. si e' posta  inoltre  l'esigenza  di  dettare  una  specifica
disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia  di  esistenza,
alla  regolarizzazione  e  all'autorizzazione  in   sanatoria   degli
impianti, in attuazione della disciplina prevista dalla l.r.  64/2009
che  prevede  elementi  di  semplificazione   delle   procedure,   in
conformita'  a  quanto  disposto   dalla   normativa   nazionale   di
riferimento, riducendo gli oneri  di  allegazione  per  gli  impianti
regolarmente autorizzati e mantenuti, ovvero per gli impianti  per  i
quali e' comunque possibile attestare un basso  livello  di  rischio,
anche indotto». 
  4. Il punto 6 del considerato e' soppresso. 
  5. Il punto 7 del considerato e' soppresso. 
  6. Il punto 8 del considerato e' sostituito dal seguente: 
    «8. si e', quindi, reso necessario  armonizzare  le  disposizioni
del presente regolamento con il nuovo quadro  delle  norme  regionali
volte alla semplificazione  e  informatizzazione  delle  procedure  (
legge regionale  23  luglio  2009,  n.  40  «Norme  sul  procedimento
amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita'
amministrativa» e legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54  «Istituzione
del sistema informativo e del sistema  statistico  regionale.  Misure
per il coordinamento  delle  infrastrutture  e  dei  servizi  per  lo
sviluppo  della  societa'  dell'informazione  e  della   conoscenza»)
nonche' alle nuove norme del procedimento  amministrativo  introdotte
dal Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino
della disciplina in materia di conferenza di servizi,  in  attuazione
dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124)». 
  7. Il punto 9 del considerato e' sostituito dal seguente: 
    «9.  in  attesa  dell'emanazione   di   specifiche   disposizioni
tecniche, ai sensi della legge  regionale  1  dicembre  1998,  n.  88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale  delle  funzioni
amministrative  e  dei  compiti   in   materia   di   urbanistica   e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,
risorse idriche e difesa del suolo, energia  e  risorse  geotermiche,
opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite  alla  Regione  dal
decreto  legislativo  112/1998)  e'  sorta,  inoltre,  l'esigenza  di
inserire una disciplina transitoria che  preveda,  in  conformita'  a
quanto disposto dalla normativa nazionale: 
      a) per gli impianti esclusi dall'applicazione del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1363/1959, una disposizione sui contenuti
del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 114 del decreto
legislativo 152/2006, indicando i termini per  la  presentazione  del
progetto stesso; 
      b) per i nuovi impianti  soggetti  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1363/1959, ivi compresi gli invasi  ricadenti  nelle
classi D ed E, una disposizione transitoria per la presentazione  del
progetto  di  gestione  e  per  il  coordinamento   regionale   delle
operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico. 
  8. Dopo il punto 9 del considerato e' inserito il seguente punto: 
    «10. si e' ritenuto  opportuno,  inoltre,  introdurre  una  norma
transitoria per i procedimenti in corso al fine di permettere anche a
tali procedimenti di applicare la disciplina del presente regolamento
facendo salve le fasi procedurali e gli  adempimenti  gia'  definiti,
ove compatibili».